Descrizione
L'Imposta di Soggiorno (IDS) è un'imposta applicata a tutti coloro che pernottano nelle strutture ricettive e negli appartamenti destinati alla locazione turistica che hanno sede nel territorio comunale di Bellaria Igea Marina.
Il Comune di Bellaria Igea Marina ha introdotto, a decorrere dal 2025 l’imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo regolamento comunale con Delibera Consiliare n. 71 del 18/12/2024, modificato ed integrato con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/04/2025.
In Comune di Bellaria Igea Marina …
Per ulteriori informazioni contatta l'ufficio:
- 0541/343728 - Bernardina Tancredi
- 0541/343738 - Luca Mandrelli
- ids@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
Approfondimenti
Dal 2025, sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno tutti coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e negli appartamenti destinati alla locazione turistica del Comune di Bellaria Igea Marina, esclusivamente nel periodo dal 01/06 al 30/09.
L’imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi, presso tutte le strutture ricettive.
Unica eccezione per le aree soste camper, ove l’ imposta è dovuta fino ad un massimo di 10 giorni complessivi nel mese.
Non sono tenuti al pagamento coloro che rientrano nelle esenzioni/esclusioni riportate nella sezione "Esenzioni/esclusioni".
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180 del D.L. 34/2020, il quale ha introdotto il comma 1-ter nell’art. 4 del D. Lgs. 23/2011, i gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa nei confronti di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Bellaria Igea Marina.
Tale modifica rende il gestore direttamente responsabile del versamento al Comune delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno indipendentemente dal fatto che l’ospite abbia provveduto o meno al pagamento.
TIPOLOGIA CATEGORIA
Tariffe di pernottamento (in vigore dal 01/01/2025)
| Alberghi | |
| 5 Stelle | euro 2,50 |
| 4 Stelle | euro 2,50 |
| 3 Stelle | euro 1,50 |
| 2 Stelle | Euro 1,00 |
| 1 Stella | Euro 1,00 |
| Campeggi | |
| 1-2-3 stelle | Euro 0,50 |
| 4 stelle | Euro 1,00 |
| 5 Stelle | Euro 1,50 |
| Aree sosta camper | Euro 0,20 |
| Esercizi complementari | |
| Country House | Euro 1,00 |
| Ostelli | Euro 1,00 |
| Affittacamere | Euro 1,00 |
| Case Vacanze | Euro 1,00 |
| Bed & Breakfast | Euro 1,00 |
| Case per Ferie | Euro 1,00 |
| Residenze Appartamenti (appartamenti ammobiliati per uso turistico) | Euro 1,00 |
| Agriturismi | Euro 1,00 |
| Locazioni brevi, ai sensi dell’art.4 del D.L.50/2017 | Euro 1,00 |
| Altre tipologie di strutture | Euro 1,00 |
- Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori di anni 18;
b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per degenti ricoverati. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
c) i soggetti con invalidità civile al 100% e loro accompagnatore. Nel caso di minori di 18 anni sono esenti entrambi i genitori;
d) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
e) i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
f) gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo; l'esenzione si applica per ogni conducente di autobus e per un accompagnatore turistico ogni 20 soggetti;
g) il personale dipendente della struttura ricettiva;
h) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati;
i) come segue "i componenti del nucleo familiare del gestore se anagraficamente conviventi" - Condizione necessaria per godere dell'esenzione è la presentazione, da parte degli interessati, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, della seguente modulistica:
• per le ipotesi di cui alle lett. b), idonea certificazione della struttura sanitaria o dichiarazione sostitutiva del soggetto passivo, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il relativo periodo delle prestazioni;
• per le ipotesi di cui alle lett. c) , apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 successive modificazioni e integrazioni del soggetto passivo;
• per le ipotesi di cui alle lett. d), e), h), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 successive modificazioni e integrazioni del soggetto passivo;
• per le ipotesi di cui alle lett. f), e g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 successive modificazioni e integrazioni del soggetto di cui all'art. 3, comma 2.
| COMUNICAZIONE MENSILE | Trasmissione dal 1° al 16° giorno del mese successivo a quello d’imposta |
| VERSAMENTO MENSILE | Pagamento dal 1° al 16° giorno del mese successivo a quello d’imposta |
| DICHIARAZIONE ANNUALE ALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE | Trasmissione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta |
Link alla guida informativa della Regione Emilia-Romagna in merito agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico: https://imprese.regione.emilia-romagna.it/semplificazione-e-sportello-unico/schede-attivita-imprenditoriali/strutture-ricettive/appartamenti_ammobiliati_uso_turistico_scheda_informativa.pdf
