Descrizione
La negoziazione assistita consiste nell'accordo tramite il quale le parti in lite convengono "di cooperare in buona fede e lealtà", al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all'albo ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni.
La convenzione deve contenere, a norma Decreto legge 12/09/2014, n. 132, art. 2, sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia, che non può, come dispone expressis verbis la norma, riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro.