Eseguire opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee

Descrizione

Eseguire opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee

Il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 prevede una disciplina semplificata per le opere mirate a soddisfare esigenze temporanee ed urgenti. Prima della realizzazione dei manufatti è necessaria la comunicazione di inizio lavori e gli stessi devono essere immediatamente rimossi quando non se ne ha più bisogno e, in ogni caso, entro un termine non superiore a 90 giorni.

Le opere descritte sopra possono essere eseguite dopo aver presentato la comunicazione di inizio lavori (CIL) (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7, com. 2, let. g). Non è necessario alcun titolo abilitativo, ma occorre rispettare:

  • le leggi e i regolamenti in materia urbanistica ed edilizia
  • le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati
  • le discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività  edilizia, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive
  • le normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, gravanti sull'immobile