Curare la manutenzione ordinaria

Descrizione

Curare la manutenzione ordinaria

Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura, ecc.) e opere necessarie a integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, all. a).     
La manutenzione ordinaria non altera i caratteri originari e non aggiunge nuovi elementi alle zone dell’edificio interessate; inoltre non modifica le strutture e gli edifici e non realizza nuovi locali, se non quelli necessari per ospitare gli impianti stessi.

Per i lavori di manutenzione ordinaria possono essere utilizzati anche materiali diversi, ma devono essere compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo(Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7, com. 1, let. a). Devono peròrispettare:

  • le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
  • le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie di tutela dal rischio idrogeologico e quelle relative all'efficienza energetica
  • le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio descritte nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

Per gli interventi che alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e che interessano immobili tutelati dalla legge, è necessaria l’autorizzazione paesaggistica (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 149).

Approfondimenti

L'elenco indicativo delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio è contenuto nel Glossario edilizia libera approvato con Decreto ministeriale 02/03/2018.