Descrizione
Gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo hanno lo scopo di conservare e recuperare l’organismo edilizio rispettando i suoi elementi tipologici, formali, strutturali, architettonici e artistici. Questi interventi assicurano anche la funzionalità dell’edificio grazie a un insieme sistematico di opere che consentono destinazioni d’uso compatibili (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, all. a).
Gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo comprendono:
- il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio
- l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso
- l’eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo non devono comportare aumento della superficie lorda di pavimento.
Si distinguono due tipi di intervento:
- il restauro: finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale. Questi interventi possono essere svolti anche con l’impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con il carattere degli edifici
- il risanamento conservativo: finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici che necessitano di consolidare e integrare gli elementi strutturali e la modificazione dell’assetto planimetrico. Questi interventi possono essere svolti anche con l’impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono essere finalizzati anche alla modifica della destinazione d’uso degli edifici purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio e sia ammessa dagli strumenti urbanistici vigenti.
Approfondimenti
Per gli interventi di restauro scientificio e restauro e risanamento conservativo occorre presentare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se non riguardano le parti strutturali dell’edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7, com. 5, let. b).
Insieme ad essa devono essere presentati i dati identificativi dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori e la relazione tecnica di asseverazione redatta e firmata da professionista abilitato (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis).
Per gli interventi di restauro scientifico e di restauro e di risanamento conservativo che riguardano parti strutturali dell'edificio occorre presentare la segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA) (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 13, com. 1, let. c).