Scavare e movimentare terra

Descrizione

Scavare e movimentare terra

I lavori di scavo, sbancamento e livellamento del terreno per scopi edilizi sono suddivisi secondo la finalità della lavorazione. Il titolo edilizio abilitativo necessario per eseguire le opere è diverso se si tratta di:

  • lavorazioni pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ovvero di scavi per la realizzazione di bacini idrici, di opere di ricerca e coltivazione di sostanze minerali di cava
  • scavi con altro scopo che comportino una perdurante modifica dello stato dei luoghi.

La gestione di materiali da scavo e/o demolizione provenienti da opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120In questo caso bisogna presentare un piano di utilizzo.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 introduce un quadro normativo semplificato invece per la gestione di materiali da scavo e/o demolizione non provenienti da opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)In questo caso bisogna presentare apposita dichiarazione di utilizzo.

Approfondimenti

I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7, com. 1 , let. e).

Devono in ogni caso essere rispettate:

  • le leggi e i regolamenti in materia urbanistica ed edilizia
  • le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati
  • le discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività  edilizia, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive
  • le normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, gravanti sull'immobile

 

Per significativi movimenti di terra, intesi come rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, all. A, lett. m), occorre presentare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7, com. 5, let. i).