Comunicare la presa d'atto di tolleranze costruttive

Descrizione

Comunicare la presa d'atto di tolleranze costruttive

La comunicazione per presa d'atto di tolleranze costruttive è necessaria ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili nei seguenti casi (Legge Regionale 21/10/2004, n. 23):

  • mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro, delle singole unità immobiliari se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo (comma 1)
  • irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi (limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42), a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia della Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 9, comma 3 e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile (comma 1 bis)
  • le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti della Legge del 07/08/1990, n. 241, art.2, nei limiti e condizioni ivi previste. (comma 1 ter)

Le tolleranze di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter del presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili:

  1. nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ai sensi della Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 10, comma 5
  2. con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.