Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

Descrizione

Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In Comune di Bellaria Igea Marina …

L'ufficio TARI del comune si occupa esclusivamente della gestione banca dati e della riscossione TARI e relative sanzioni.

Per informazioni e/o chiarimenti contattare l'ufficio TARI (sede comunale - Piano 3°- Ala A - Stanza n.33) che riceve su appuntamento (martedì, mercoledì e giovedì).

Per appuntamento ed informazioni contattare i numeri telefonici 0541/343788 - 343789 dalle ore 8.30 alle 10.00 dal lunedì al venerdì. 

Mail: tari@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Per informazioni relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani o ingombranti, sulle tipologie o modalità della raccolta, è necessario rivolgersi al gestore del servizio Gruppo HERA.

Nel caso il contribuente intenda conferire personalmente rifiuti presso la stazione ecologica di via Fornace 14 (tel. 0541/340141), dovrà esser munito dell'ultima bolletta TARI.

Consulta gli orari della piattaforma ecologica

Approfondimenti

Il pagamento deve essere corrisposto da chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci o esposizione delle merci, collocazione di tavoli o giochi ecc.).

Sono invece escluse (Regolamento TARI):

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini
  • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vani ascensori ecc.)
  • fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, fabbricati rurali autonomamente censiti utilizzati ad esclusivo uso agricolo
  • solai e sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi e le superfici di solai e sottotetti per la parte che non raggiunge l'altezza di 1,50 m.

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.

La superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale (Legge 30/12/2004, n. 311, art. 1, com. 340). Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia delle Entrate.

Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie: 

  • utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
  • utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).

A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti: 

  • la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), è calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
  • la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), è calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).

Alla TARI si applica infine l’addizionale provinciale, del 5% del tributo, che verrà corrisposto alla Provincia per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

Calcolare la TARI per una utenza domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Calcolare la TARI per una utenza non domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria di appartenenza (classificazione in base alle categorie merceologiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158); al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria di appartenenza. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Sono previste due modalità di pagamento:

  • in soluzione unica, con scadenza 10 dicembre
  • in tre rate, con scadenze 31 luglio, 30 settembre, 10 dicembre.

Qualora la scadenza della rata coincida con un giorno festivo, il versamento può essere eseguito il primo giorno feriale successivo alla festività.

In caso di omesso pagamento nei termini di cui sopra il contribuente può sanare la propria posizione adottando l’istituto del ravvedimento operoso (vedi link dedicato).

Le modalità di versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Annualmente unitamente alla "bolletta Tari" vengono inviati ai contribuenti i modelli di pagamento F24 precompilati che possono essere versati :

  • presso sportelli bancari o postali senza aggravio di commissioni
  • per i RESIDENTI ESTERI con bonifico bancario intestato a COMUNE BELLARIA IGEA MARINA  alle coordinate:
  1. dall’estero: BIC SWIFT - CRPPIT2P643
  2. IBAN:  IT04X0623067710000030644924
  3. causale: TARI (seguito dall'anno d'imposta o dal numero di documento)
  4. codice fiscale: contribuente iscritto alla TARI

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla data in cui l’occupazione, la detenzione o il possesso degli immobili/aree ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti:

  • l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo fra i quali vige il  vincolo di solidarietà (Regolamento comunale TARI
  • per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali
  • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TIA e TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.

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