Descrizione
Gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico possono ospitare temporaneamente persone che non fanno parte del nucleo familiare.
L'ospitalità temporanea e la coabitazione di soggetti esterni al nucleo dell'assegnatario, tra cui le persone che prestano assistenza a componenti del nucleo acquisendo la residenza anagrafica, si attuano secondo quanto disposto dal regolamento comunale d'uso degli alloggi.
L'ospitalità e la coabitazione non generano alcun diritto al subentro nel rapporto di locazione (Legge regionale 08/08/2001, n. 24, art. 27).
Approfondimenti
Gli assegnatari possono ospitare persone estranee al nucleo familiare per un periodo massimo stabilito dal proprio regolamento comunale senza obbligo di acquisizione della residenza.
Eventuali proroghe sono possibili in caso di giustificati e gravi motivi presentando apposita richiesta.
L’amministrazione può comunicare diniego all'ospitalità:/p>
- quando le dimensioni dell’immobile non risultino adeguate
- nel caso in cui si tratti di nucleo che non rispetti le norme ed i regolamenti d’uso degli alloggi e per problemi di conflittualità sociale e condominiale
- qualora il nucleo sia inadempiente nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori nei confronti dell'ente gestore.
La non osservanza delle disposizioni comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.
La coabitazione riguarda le persone estranee al nucleo familiare assegnatario che, a seguito di concessione della residenza anagrafica da parte del Comune, siano ospitate dal nucleo assegnatario per un periodo massimo stabilito dal proprio regolamento comunale.
Anche in questo caso, eventuali proroghe per gravi e giustificati motivi devono essere autorizzate.
La coabitazione comporta la rideterminazione del canone di locazione sulla base della certificazione ISEE di tutti i residenti nell'alloggio.
La non osservanza delle disposizioni comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.