Descrizione
La comunicazione di inizio lavori asseverata è necessaria per eseguire i seguenti interventi (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7, com. 5):
- le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non modifichino i prospetti
- le opere di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio
- le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio d'impresa
- le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti a esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico
- le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio
- le recinzioni e muri di cinta e le cancellate
- gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi
- il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione
- i significativi movimenti di terra definiti dalla lettera m) dell'Allegato alla Legge regionale 30/07/2013, n. 15
- le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola
- ogni altro intervento edilizio non riconducibile all'edilizia libera, alle procedure abilitative speciali, agli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire.
Approfondimenti
La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 1.000,00 € (Legge regionale 21/10/2004, n. 23, art. 16-bis, com. 1).
L’importo della sanzione è ridotto di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
La sanzione viene determinata in 516,00 € nei casi di cui alla Legge regionale 21/10/2004, n. 23, art. 16-bis, com. 4bis.
Il proprietario, o chi ha titolo per presentare l'istanza per il titolo abilitativo, può chiedere preliminarmente una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. I contenuti della relazione sono stabiliti dal regolamento edilizio, avendo riguardo in particolare ai vincoli, alla categoria dell'intervento, agli indici urbanistici ed edilizi e alle destinazioni d'uso (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 21).
Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 4, com. 5).
In questo caso lo sportello unico edilizia convoca la conferenza di servizi semplificata ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241, art. 14, è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.