Descrizione
Nel permesso di costruire e SCIA sono sempre indicati i termini di inizio e di fine dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo (PdC) o validità dell'istanza (SCIA), mentre la data di ultimazione dell'opera non può superare i tre anni dal rilascio del titolo (PdC) o dall'inizio dei lavori (SCIA).
Questi termini possono essere prorogati con comunicazione per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 15, com. 2 - Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 19, com. 3) o dal titolare della SCIA (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 16, com. 2).
Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori dei titoli edilizi (PdC – SCIA) possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.
Approfondimenti
I termini di inizio e di ultimazione dei lavori in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 marzo 2022), conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (29 giugno 2022) (Decreto legge 17/03/2020, n. 18, art. 103, com. 2).