Descrizione
Il permesso di costruire è l’atto necessario per eseguire i seguenti interventi (lettera g) e lettera h) dell'Allegato alla Legge regionale 30/07/2013, n. 15):
- nuova costruzione:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune
- la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato
- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo
- l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, a eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti
- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale
- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
- ristrutturazione urbanistica.
Approfondimenti
La SCIA può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire per interventi di nuova costruzione disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi individuati dagli strumenti urbanistici comunali.
È possibile richiedere il permesso in sanatoria per gli interventi già realizzati, se sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della richiesta, sia al momento della realizzazione (Legge regionale 21/10/2004, n. 23, art. 17, comma 1). Ai soli fini amministrativi, fatti salvi gli effetti penali, è possibile ottenere il permesso in sanatoria per interventi conformi alla sola disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della richiesta. (Legge regionale 21/10/2004, n. 23, art. 17, comma 2)
Il permesso in sanatoria può prevedere la realizzazione d'interventi edilizi finalizzati ad assicurare l'agibilità dell'immobile che non possono riguardare i parametri urbanistici ed edilizi, ma siano necessari per assicurare l'osservanza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti e il superamento delle barriere architettoniche.
Il permesso di costruire in sanatoria è subordinato al pagamento di una oblazione determinata in base alla tipologia dell'intervento:
- per interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia, pari al doppio del contributo di costruzione o, in caso di gratuità dell'intervento, in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e comunale, comunque non inferiore a 2.000,00 €
- per interventi di recupero, anche in caso di gratuità dell'intervento, in misura pari al contributo di costruzione previsto dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, comunque non inferiore a 1.000,00 €
- nei restanti casi, di una somma da 1.000,00 € a 5.000,00 €, stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in relazione all'aumento di valore dell'immobile.
Il proprietario, o chi ha titolo per presentare l'istanza per il titolo abilitativo, può chiedere preliminarmente una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. I contenuti della relazione sono stabiliti dal regolamento edilizio, avendo riguardo in particolare ai vincoli, alla categoria dell'intervento, agli indici urbanistici ed edilizi e alle destinazioni d'uso (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 21).
Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 4, com. 5).
In questo caso lo sportello unico edilizia convoca la conferenza di servizi semplificata ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241, art. 14, è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.
I lavori devono iniziare entro un anno dall'efficacia o dal rilascio del titolo abilitativo, salvo diverso termine previsto dal permesso di costruire, e devono terminare entro tre anni dall'efficacia o dal rilascio del titolo abilitativo.
Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità.
Quando viene rilasciato il permesso di costruire è stabilito l'ammontare degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione).
Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni.