Segnalare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

Descrizione

Segnalare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) abilita a iniziare i lavori di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo che coinvolgono le strutture degli edifici (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22) e gli altri interventi definiti dalla Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 13.

La segnalazione certificata di inizio attività può essere presentata anche nei seguenti casi:

  • per varianti in corso d'opera
  • in alternativa al permesso di costruire, per interventi di nuova costruzione, quando gli strumenti urbanistici comunali individuano precise disposizioni sui contenuti plani-volumetrici, formali, tipologici e costruttivi.

Approfondimenti

Le varianti in corso d'opera sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività purché non comportino:

  • modifica della tipologia dell'intervento edilizio originario
  • realizzazione di un intervento totalmente diverso rispetto al progetto iniziale per caratteristiche tipologiche, plani-volumetriche o di utilizzazione
  • realizzazione di volumi in eccedenza rispetto al progetto iniziale tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile.

Le varianti in corso d'opera devono essere conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3 alle prescrizioni contenute nel parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 22).

Per l'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia e per l'agibilità le segnalazione certificata di inizio attività sono parte integrante del titolo abilitativo originario, possono comportare il conguaglio del contributo di costruzione e possono essere presentate sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Le varianti in corso d'opera che comportano variazione essenziale ai sensi della Legge regionale 21/10/2004, n. 23, art. 14-bis, sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività e i lavori possono essere realizzati solo dopo la presentazione della stessa (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 22, com. 3).

È possibile presentare la segnalazione per lavori in corso di esecuzione, o per la sanatoria d'interventi già realizzati, se sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della richiesta, sia al momento della realizzazione (Legge regionale 21/10/2004, n. 23, art. 17, comma 1). Ai soli fini amministrativi, fatti salvi gli effetti penali, è possibile presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per interventi conformi alla sola disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della richiesta. (Legge regionale 21/10/2004, n. 23, art. 17, comma 2)

La segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria può prevedere la realizzazione d'interventi edilizi finalizzati ad assicurare l'agibilità dell'immobile che non possono riguardare i parametri urbanistici ed edilizi, ma siano necessari per assicurare l'osservanza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti e il superamento delle barriere architettoniche.

La segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria è soggetta al pagamento di una oblazione determinata in base alla tipologia dell'intervento:

  • per interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia, pari al doppio del contributo di costruzione o, in caso di gratuità dell'intervento, in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e comunale, comunque non inferiore a 2.000,00 €
  • per interventi di recupero, anche in caso di gratuità dell'intervento, in misura pari al contributo di costruzione previsto dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, comunque non inferiore a 1.000,00 €
  • nei restanti casi, di una somma da 1.000,00 € a 5.000,00 €, stabilita dallo Sportello Unico in relazione all'aumento di valore dell'immobile.

Quando la segnalazione è presentata spontaneamente, per un intervento in corso di esecuzione, la sanzione è pari a 2.000,00 €.

Il proprietario, o chi ha titolo per presentare l'istanza per il titolo abilitativo, può chiedere preliminarmente una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. I contenuti della relazione sono stabiliti dal regolamento edilizio, avendo riguardo in particolare ai vincoli, alla categoria dell'intervento, agli indici urbanistici ed edilizi e alle destinazioni d'uso (Legge Regionale 30/07/2013, n. 15, art. 21).

Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Legge Regionale 30/07/2013, n. 15, art. 4, com. 5).

In questo caso lo sportello unico edilizia convoca la conferenza di servizi semplificata ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241, art. 14, è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

Con apposita comunicazione di inizio lavori è possibile iniziare i lavori entro un anno dalla data di presentazione della SCIA.

La SCIA vale tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità

Il calcolo degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione) deve essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività.

Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune entro i 30 giorni successivi alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, a meno che non sia applicata una rateizzazione.

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